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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

        La ratifica della Carta europea non comporta la necessità di emanare norme di adeguamento in quanto l'Italia vi aderisce sulla base di una esistente corrispondenza delle norme che si prevede di accettare con quelle contenute nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, emanata successivamente all'apertura alla firma della Carta stessa (5 novembre 1992), alla sua entrata in vigore (1o marzo 1998) e prima della firma apposta il 27 giugno 2000.
        Occorre, inoltre, precisare che per la minoranza croata la normativa di riferimento è contenuta nella legge 23 aprile 1998, n. 129, che ha ordinato l'esecuzione del Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, mentre per le minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia), trovano applicazione, in quanto più favorevoli, le disposizioni dei rispettivi statuti, i cui contenuti sono stati individuati in appositi paragrafi contenuti nella analisi tecnico-normativa.
        La ratifica e l'esecuzione dell'atto internazionale non comportano ulteriori oneri finanziari, in quanto le misure di tutela richiesta dalla Carta, sono ricomprese nelle disposizioni normative della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede appositi fondi.
        Inoltre, si evidenzia che nessun costo aggiuntivo va sostenuto per quanto attiene all'articolo 17 della Carta, che prevede l'istituzione del comitato di esperti, essendo i relativi oneri a carico del bilancio del Segretario generale del Consiglio d'Europa, come disposto dal regolamento interno del citato comitato di esperti.
        Anche nel corso di questa legislatura, come nella precedente, sono stati presentati progetti di legge di ratifica ed esecuzione dell'atto internazionale in parola. In particolare si rappresenta che la proposta di legge dell'onorevole Caparini (Atto Camera n. 1735) ripropone il testo che nella passata legislatura ha dato luogo ad un unico atto approvato, atto Senato n. 2545.
        Il testo che viene proposto dal Governo, invece, tiene conto del dibattito parlamentare tenutosi nel corso della XIV legislatura e degli orientamenti espressi dalle amministrazioni concertanti.

 

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